Sez. L, Sentenza n. 3175 del 18/03/1995 (Rv. 491259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Sentenza di accoglimento della domanda di risarcimento del maggior danno per ritardato pagamento di prestazione previdenziale - Compensazione delle spese per pregresso ottenimento, da parte dello stesso ricorrente, d'una sentenza di condanna generica alla corresponsione della medesima prestazione - Violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
La sentenza che, nell'accogliere integralmente la domanda proposta nei confronti dell'ente previdenziale ed avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardato pagamento di un credito concernente una prestazione previdenziale, disponga la compensazione delle spese di lite, non viola le disposizione di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. qualora lo stesso ricorrente abbia già ottenuto, in separato giudizio promosso nei confronti dello stesso ente, una sentenza di condanna generica alla corresponsione della suddetta prestazione, atteso che il suddetto comportamento processuale si pone in contrasto con la norma di cui all'art. 88 cod.proc.civ., che prevede l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)