Sez. 3, Sentenza n. 11379 del 16/05/2006 (Rv. 589811 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Comportamento in contrasto con i doveri di lealtà e probità - Sufficienza - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Proposta da una compagnia di assicurazione opposizione all'esecuzione, qualora il creditore abbia proceduto esecutivamente benché in precedenza fosse stato inviato al suo difensore (e coniuge) un assegno circolare a soddisfazione del credito, risulta corretta la motivazione della sentenza di merito che, nel definire con il rigetto l'opposizione, disponga la integrale compensazione delle spese rilevando che il comportamento del creditore si era posto in contrasto con i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., avendo egli omesso di comunicare il proprio rifiuto di ricevere l'assegno prima di dare inizio all'esecuzione, adducendo a giustificazione la mancanza del potere di riscuotere in capo al difensore, così comportandosi in modo palesemente teso a lucrare anche le spese dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)