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Sez. 3, Sentenza n. 3717 del 09/03/2012 (Rv. 621649 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Pubblicità sanitaria - Esercizio della professione sanitaria nell'ambito di società di capitali - Art. 2, lett. b) della legge n. 248 del 2006 (cd. legge Bersani) - Effetti - Abrogazione della disciplina di cui alla legge n. 175 del 1992 - Rideterminazione dei poteri disciplinari degli Ordini professionali.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621649-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

L'abrogazione contenuta nell'art. 2, lett. b), della legge 4 agosto 2006, n. 248) delle norme in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti esercenti la professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato e sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, limitarne la portata all'esercizio della professione in forma individuale, fermo restando che, all'interno del nuovo sistema normativo, nel quale la pubblicità non è soggetta a forme di preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, lett. b), ultima parte, della legge n. 248 del 2006, hanno il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 1 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 3, Legge 05/02/1992 num. 175 art. 4 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 5 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)