Sez. 3, Sentenza n. 652 del 15/01/2007 (Rv. 594433 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Domanda di medico per l'autorizzazione all'apposizione di targa sull'edificio in cui è ubicato lo studio professionale - Preventivo nulla osta dell'Ordine professionale - Condizioni per il relativo rilascio - Verifica del contenuto e delle caratteristiche estetiche della targa - Esclusività - Controllo ispettivo riconducibile alla vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione medica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sopravvenuta legge n. 248 del 2006 sulla cosiddetta liberalizzazione della pubblicità professionale - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, stabilisce, con riferimento all'ipotesi in cui il professionista intenda apporre una targa pubblicitaria sull'edificio in cui svolge la sua attività professionale, che la stessa debba contenere determinate indicazioni (specificate nell'art. 1) e che debba essere autorizzata dal Sindaco previo nulla-osta dell'ordine professionale presso cui è iscritto il richiedente, attraverso il quale il professionista stesso deve inoltrare domanda (art. 2). Pertanto, al fine del rilascio del predetto nulla-osta, il competente collegio professionale deve solo verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti il contenuto della targa nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall'apposito regolamento, senza che, a questo scopo, sia necessario lo svolgimento dell'attività ispettiva dello studio professionale, indicata nell'art. 8 della richiamata legge, la quale è finalizzata alla diversa ed autonoma finalità di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione sanitaria allo scopo di reprimerne l'esercizio abusivo. Peraltro, a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state abrogate (ai sensi dell'art. 2 della legge appena citata) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riguardo alle attività libero-professionali ed intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitavano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 1 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 8, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)