diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1408 del 30/01/2003 (Rv. 560160 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Crediti derivanti da rapporti di locazione finanziaria, acquistati "pro solvendo" - Ammissibilità dell'accantonamento - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560160-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'accantonamento ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti, di cui all'art. 71, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo sostituito dall'art. 3, comma centotreesimo, della legge n. 549 del 1995, può avere ad oggetto anche i crediti, derivanti da rapporti di locazione finanziaria di beni strumentali, acquistati dall'imprenditore (nella specie: una Banca) "pro solvendo", atteso che la disposizione non esclude tale tipo di crediti e che il comma quinto, dello stesso art. 71, nel testo modificato dalla legge n. 549 del 1995, ha formalmente recepito tale soluzione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)