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Sez. 5, Sentenza n. 15563 del 11/12/2000 (Rv. 542550 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Perdite per crediti, ritenuti dal contribuente inesigibili, conseguenti a cessione "pro soluto" per un importo inferiore a quello del credito - Ritenuta indeducibilità da parte dell'Ufficio e giustificazione della stessa in sede contenziosa - Contribuente - Prova di avere rispettato il disposto dell'art. 66 del d.P.R. n. 917/86 - Necessità - Inesistenza di accantonamento al fondo di copertura rischi su crediti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542550-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI

In tema di imposte sui redditi, nella ipotesi in cui, pur in assenza di accantonamento al fondo di copertura rischi su crediti, l'amministrazione finanziaria abbia ritenuto indeducibili le perdite su crediti - ritenuti dal contribuente inesigibili - conseguenti alla cessione "pro soluto" dei crediti stessi per un prezzo inferiore al loro importo, e abbia giustificato l'indeducibilità della perdita in sede contenziosa, spetta al contribuente provare di avere rispettato il disposto dell'art. 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale richiede per la deducibilità di dette perdite, che queste risultino da elementi certi e precisi, ovvero che il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, non comportando la cessione "pro soluto" comunque la deducibilità delle perdite, ancorché in assenza di previsione in bilancio di "un fondo accantonamento rischi su crediti" (la cui esistenza comporta che le perdite sono deducibili soltanto per l'eventuale quota non coperta dall'accantonamento stesso).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)