Sez. 2 - , Sentenza n. 2385 del 10/12/2020 Ud. (dep. 20/01/2021) Rv. 280517 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Vizio totale di mente - Incompatibilità con la recidiva - Esclusione - Ragioni - Rilevanza della recidiva anche ai fini prescrizionali - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE
Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen. (In motivazione la Corte ha, altresì, affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., per violazione degli art. 3 e 111 Cost., in merito alla applicabilità della recidiva al soggetto totalmente incapace anche ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)