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Sez. L, Sentenza n. 17218 del 22/07/2010 (Rv. 614648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Natura retributiva - Irrilevanza - Presupposto - Svolgimento del servizio nella sede aziendale - Conseguenze - Periodo in cui il lavoratore illegittimamente licenziato non ha prestato lavoro - Spettanza dell'indennità - Esclusione - Disposizioni contenute nell'accordo interconfederale del 20 aprile 1956 - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA

L'indennità di mensa pur avendo natura contributiva presuppone lo svolgimento del servizio nella sede aziendale e la necessità di consumare il pasto fuori di casa, sopportando il maggior esborso. Ne consegue che la stessa non spetta ove il lavoratore sia stato, pur illegittimamente, sospeso dal servizio (nella specie, nel periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza), dovendosi escludere che tale diritto discenda dalle disposizioni contenute nell'accordo interconfederale del 20 aprile 1956, relative nella diversa ipotesi in cui la mensa non sia istituita e non alla mancata fruizione della stessa da parte del dipendente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/04/1956 art. 2, DPR 14/07/1976 num. 1026 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)