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Sez. L, Sentenza n. 12047 del 09/08/2003 (Rv. 565876 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Natura retributiva ex lege - Esclusione - Attribuzione della natura retributiva da parte del contratto collettivo - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565876-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il carattere retributivo dell'indennità di mensa, ancorché escluso per legge ex art. 6 D.L. n. 833 del 1992, dovesse riconoscersi in base all'art. 36 ccnl di settore che prevedeva tali indennità per tutti i lavoratori senza condizioni o limiti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)