Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012 (Rv. 624104 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Immobile destinato a casa familiare - Successivo provvedimento giudiziale di assegnazione in favore del coniuge affidatario - Effetti - Modifica della natura e del titolo di godimento - Esclusione - Specificità della destinazione ad abitazione familiare - Compatibilità con il comodato cd. precario - Esclusione - Conseguenze.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)
Il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica nè la natura, nè il contenuto del titolo di godimento dell'immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorità e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)