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Sez. 3, Sentenza n. 14177 del 07/08/2012 (Rv. 623723 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Bene immobile dato in comodato quale residenza familiare dei futuri coniugi - Vincolo di destinazione - Termine implicito del contratto - Assegnazione della casa coniugale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623723-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, ed il giudice della separazione, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva disposto l'immediata restituzione dell'immobile concesso in comodato precario dai genitori al figlio e alla moglie di questo, poi separata, sul presupposto che la nuora, contestualmente alla concessione in comodato dell'appartamento controverso, aveva acquistato altro e più grande appartamento, sicchè il nucleo familiare, pur privato dell'immobile dato in comodato, avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nell'altro senza perdita, per i figli dell'"habitat" domestico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)