diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 09/02/1995 (Rv. 490349 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato implicito - Condizioni - "Actio confessoria servitutis" esercitata dall'amministratore del condominio senza l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini - Rigetto nel merito della domanda - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello della carenza di legittimazione processuale dell'amministratore - Preclusione da giudicato implicito - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490349-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE

Il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ed effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra. Tale nesso non è ravvisabile tra la questione della legittimazione processuale dell'amministratore del condominio ad agire in "confessoria servitutis" senza l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini, e quella dell'esistenza o meno del suddetto "jus in re aliena", sicché non è precluso al giudice investito dell'appello contro la decisione di rigetto nel merito della anzidetta domanda del condominio rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)