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Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 29/05/1999 (Rv. 526861 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato implicito - Condizioni - Limiti - Norma applicabile al rapporto controverso - Individuazione - Formazione di giudicato implicito su detta questione, autonomo rispetto a quello sul rapporto - Esclusione - Accertamento incidentale della legittimità di un atto amministrativo normativo - Formazione di giudicato implicito sullo stesso, in presenza di impugnazione della pronuncia di merito - Esclusione - Conseguenze - Disapplicazione dell'atto riconosciuto illegittimo - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526861-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE

Può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Il giudicato, così inteso, comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere "ex officio " di determinate questioni. Peraltro, sulla particolare questione della individuazione della norma applicabile al rapporto controverso - che è ricompresa tra i compiti officiosi del giudice - non può formarsi un giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto stesso, così come non può formarsi un giudicato implicito sull'accertamento incidentale della legittimità di un atto amministrativo normativo, ove sia impugnata la pronuncia di merito. Ne consegue che, in tali ipotesi, ove il giudice riconosca la illegittimità dell'atto, deve disapplicarlo in sede di impugnazione, ed applicare la normativa che ritenga vigente in suo luogo. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che, investita della impugnativa di una sentenza che, in applicazione del D.M. 20 Luglio 1990, emanato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 90 del 1990, convertito nella legge n. 165 del 1990, aveva respinto una domanda dell'ENEL di accertamento della non debenza degli aumenti di canone per l'attraversamento di beni demaniali con elettrodotti senza infissione di pali, aveva rilevato d'ufficio l'annullamento, intervenuto prima ancora della emanazione della sentenza impugnata, ma non dedotto nell'atto di gravame, dell'atto dalla stessa applicato, sul quale si basava l'aumento dei canoni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 12 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., DM Finanze 20/07/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)