Sez. 1, Sentenza n. 5162 del 16/11/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177567 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO TRA VARI INDIZI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI CONTRASTO TRA PROVE IN SENSO TECNICO-GIURIDICO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO TRA VARI INDIZI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI CONTRASTO TRA PROVE IN SENSO TECNICO-GIURIDICO.*
L'assoluzione con formula dubitativa presuppone un contrasto irriducibile tra prove in senso tecnico-giuridico e non tra meri indizi. L'indizio, invero non è prova se non resiste a quella verifica di univocità e di concludenza che dal piano delle "presunzioni" lo fa passare in quello della prova. Pertanto in Sede di legittimità si può e si deve verificare se il materiale probatorio che si dice insufficiente per affermazioni di certezza, pro o contro la colpevolezza, sia costituito da "prove" in senso tecnico-giuridico. Incorre in conseguenza in violazione di legge il giudice di merito che ha impropriamente chiamato "prove" quelle che prove non erano, ma solo indizi ed in tal caso si impone, senza sconfinare nel merito delle valutazioni, l'annullamento della sentenza. (Conf mass n 163597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)