Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 30/03/1992 (Rv. 476480 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Prove false - In genere | Riconoscimento della falsità della prova - Provenienza dalla parte a favore della quale la prova è stata utilizzata - Necessità.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Prove false - In genere
Ai fini della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, previsto dall'art. 395 n. 2 cod.proc.civ., come motivo di revocazione, è solo quello proveniente dalla parte a favore della quale la prova è stata utilizzata e non quello desumibile dal contenuto di una deposizione testimoniale o dalla confessione giudiziale resa dalla parte nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)