Sez. 2, Sentenza n. 7576 del 29/08/1994 (Rv. 487790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - TESTIMONIANZE FALSE | Prova falsa - Nozione - Riconoscimento della falsità della parte a favore della quale è stata utilizzata - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - TESTIMONIANZE FALSE
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 cod. proc. civ., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla parte a cui vantaggio essa è stata utilizzata dal giudice (nella specie, si trattava, invece, di deposizioni testimoniali riconosciute false o reticenti dagli stessi testimoni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)