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Sez. 2, Sentenza n. 1275 del 08/06/1967 (Rv. 327811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - CONFERIMENTO UNILATERALE - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1967-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - CONFERIMENTO UNILATERALE - ESCLUSIONE*

La norma dell'art. 2103 cod.civ., che sancisce la immutabilita delle mansioni per cui il lavoratore e stato assunto ed alle quali e stato adibito nel corso del rapporto di lavoro, nonche la irriducibilita della retribuzione relativa, e inderogabile, nel senso che essa non puo essere modificata unilateralmente e che sono invalidi i patti individuali o collettivi che riconoscano in via preventiva tale facolta al solo datore di lavoro. Pertanto, nel corso dello svolgimento del rapporto, le parti possono attuare modificazioni mediante un accordo, che puo essere espresso o tacito e puo risultare implicitamente anche dalla circostanza che il lavoratore si sia adeguato al mutamento delle condizioni retributive, operato dal datore di lavoro, continuando nella prestazione delle sue energie lavorative. (Conf. 321-61, 1550-63, 1494-63, 1992-65, 922-65, 538-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)