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Sez. L, Sentenza n. 5034 del 23/11/1989 (Rv. 464311 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - FORMA SCRITTA - REQUISITO "AD SUBSTANTIAM" - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA STIPULAZIONE PER ISCRITTO DI ACCORDI MODIFICATIVI DI UN PRECEDENTE CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464311-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - FORMA SCRITTA - REQUISITO "AD SUBSTANTIAM" - FATTISPECIE IN TEMA DI MANCATA STIPULAZIONE PER ISCRITTO DI ACCORDI MODIFICATIVI DI UN PRECEDENTE CONTRATTO.*

Il principio della libertà della Forma desumibile dall'art. 1350 cod. civ. - che indica espressamente, senza includervi i contratti collettivi, gli Atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità - non esclude che tale Forma sia necessaria (ad substantiam e non solo ad probationem) anche per i contratti collettivi, tale necessità desumendosi per quelli corporativi dall'art. 2072 cod. civ. (che ne prevedeva il deposito e la pubblicazione) e per quelli postcorporativi da varie indicazioni dell'ordinamento che quelle forme presuppongono, come, in particolare, l'art. 3 della legge 14 luglio 1959 n. 741, concernente il deposito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'efficacia erga omnes. (nella specie, la S.C. enunciando il principio suesposto, ha confermato la decisione dei giudici del merito con riguardo alla mancata necessaria stipulazione per iscritto di sopravvenuti accordi Atti a ridurre l'indennità "macchine fatturatrici elettrocontabili scriventi e centri meccanografici", fissata ai sensi dell'art. 28 del contratto collettivo 29 maggio 1968, nella misura del 5 per cento). (Conf 5119/87, mass n 453716).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2072, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)