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Sez. U, Sentenza n. 283 del 17/01/1986 (Rv. 443918 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DELL'OSPEDALE INTERNAZIONALE DI NAPOLI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE LAVORATIVE - NEI CONFRONTI DEL CONSOLE GENERALE DI SUA MAESTÀ BRITANNICA IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443918-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DELL'OSPEDALE INTERNAZIONALE DI NAPOLI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE LAVORATIVE - NEI CONFRONTI DEL CONSOLE GENERALE DI SUA MAESTÀ BRITANNICA IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

La controversia promossa da un dipendente dell'ospedale internazionale di Napoli, per conseguire il pagamento di spettanze lavorative, nei confronti del console generale di sua maestà britannica in Italia, in qualità di membro del comitato di amministrazione di detto ospedale, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto coinvolge Atti compiuti dal predetto console nell'ambito di funzioni pubblicistiche in qualità di organo del suo stato, in relazione all'attività di quell'ospedale rivolta alla tutela della salute dei cittadini britannici in Italia, e, pertanto, rende applicabile l'immunità dalla giurisdizione dello stato ospitante, prevista dalla convenzione consolare tra il Regno unito di gran Bretagna ed Irlanda e l'Italia, sottoscritta a Roma l'1 giugno 1954 e ratificata con legge 7 marzo 1957 n. 298 (analoga a quella contemplata dalla successiva convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, resa esecutiva in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804). (V 3007/77, mass n 386569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1954 num. 13, Legge 07/03/1957 num. 298, Tratt. Internaz. 24/04/1963 num. 43, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)