Sez. 3, Sentenza n. 789 del 20/04/1962 (Rv. 251267 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE - ATTRAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE - ATTRAZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE.*
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, il giudizio che il creditore pignorante, qualora manchi la dichiarazione del terzo o sorgano contestazioni intorno ad essa, promuove allo scopo di fare affermare l'esistenza del credito o del bene nel patrimonio del debitore ai fini dell'esecuzione (art 548 cod proc civ), e un giudizio di cognizione che incide indissolubilmente nell'esecuzione e, pertanto, qualora sopraggiunga il fallimento del debitore, rientra nella previsione di cui all'art 51 della legge fallimentare, il quale stabilisce che, salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna Azione individuale esecutiva puo essere iniziata o proseguità e, cioe, che tutti gli Atti di esecuzione forzata, e le questioni che sorgono intorno ad essi, sono attratti nel procedimento unitario fallimentare sotto la direzione di un unico ufficio esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)