Sez. 3, Sentenza n. 596 del 21/02/1969 (Rv. 338812 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - INERENTI AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - AVALLANTE - OPPONIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - INERENTI AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - AVALLANTE - OPPONIBILITA.*
Gli artt. 21 e 65 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n. 1669) e 1993 cod.civ., per la loro formulazione letterale, che non contempla eccezione alcuna, e per la loro ratio, che e di impedire frodi in danno del creditore cambiario, pongono un principio di portata generale, che deve, pertanto, ritenersi applicabile anche in favore dell'avallante, il quale puo far valere le eccezioni personali relative a rapporti intercorsi tra l'originario debitore cambiario e i precedenti giratari, se colui che agisce cambiariamente abbia acquistato il titolo in mala fede.*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Cod. Civ. art. 1933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)