Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 06/10/1972 (Rv. 360631 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - CARATTERE ACCESSORIO - NATURA DI OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - AUTONOMIA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE CAUSALE - CONSEGUENZE - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'AVALLANTE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AVALLO - CARATTERE ACCESSORIO - NATURA DI OBBLIGAZIONE CAMBIARIA - AUTONOMIA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE CAUSALE - CONSEGUENZE - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'AVALLANTE.*
L'avallo e un'obbligazione di garanzia e per cio accessoria rispetto a quella garantita. L'accessorieta, peraltro, opera soltanto sul piano formale e non toglie all'avallo la natura di obbligazione cambiaria, dotata delle tipiche caratteristiche di autonomia, letteralita ed astrattezza. Consegue che l'avallo accede all'obbligazione cambiaria e non a quella causale sottostante, onde, mentre di quest'ultima l'avallante non risponde, l'eventuale Estinzione o invalidita, per causa diversa dal vizio di Forma, della medesima non vale a liberarlo. Consegue, altresi, che il regime delle eccezioni opponibili e quello stesso vigente per ogni altra obbligazione cambiaria, cosi che l'avallante puo giovarsi, oltre che delle eccezioni riguardanti la validita formale del titolo, di quelle derivanti dai suoi rapporti personali con il portatore che pretende il pagamento, ma non di quelle proprie dell'avallato o attinenti al rapporto sottostante. (V 596'69, mass n 338812; 1703'68, mass n 333547).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)