Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 10/07/1978 (Rv. 392905 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - DECORRENZA DA UNA DETERMINATA ATTIVITA DEL DESTINATARIO - LEGITTIMITA - MANCATA PREVISIONE DI UN LIMITE TEMPORALE ALLA PREDETTA ATTIVITA DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - DECORRENZA DA UNA DETERMINATA ATTIVITA DEL DESTINATARIO - LEGITTIMITA - MANCATA PREVISIONE DI UN LIMITE TEMPORALE ALLA PREDETTA ATTIVITA DELLA CONTROPARTE - CONSEGUENZE.*
La proposta contrattuale (nella specie, di vendita di un terreno in favore dell'amministrazione) e irrevocabile, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1329 cod civ, anche quando il termine, entro il quale il proponente si sia impegnato a mantenerla ferma, venga fatto decorrere da una determinata attivita del destinatario (nella specie, riconoscimento delle proprieta e disponibilita dell'immobile in capo al proponente, previo invio della relativa documentazione). Tale irrevocabilita puo essere esclusa per il solo fatto che non sia previsto un limite temporale a quell'adempimento della controparte, soccorrendo, in questo caso, i principi di cui all'art 1326 secondo comma cod civ, nel senso che la irrevocabilita stessa viene successivamente meno quando il comportamento del destinatario non sia intervenuto in un lasso di tempo congruo, secondo la natura dell'affare o secondo gli Usi. (V 2103/75, mass n 375843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)