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Sez. U, Sentenza n. 2103 del 24/05/1975 (Rv. 375843 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - NECESSITA - MANCATA FISSAZIONE - REVOCABILITA DELLA PROPOSTA - DETERMINAZIONE DEL TERMINE - ULTERIORI MODALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375843-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - FISSAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - NECESSITA - MANCATA FISSAZIONE - REVOCABILITA DELLA PROPOSTA - DETERMINAZIONE DEL TERMINE - ULTERIORI MODALITA - ESCLUSIONE.*

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art 1329, primo comma, cod civ, costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in Mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, e revocabile, a norma dell'art 1328, primo comma, cod civ, finche il contratto non sia concluso. Ne, per mantenere il carattere irrevocabile della proposta, puo farsi ricorso ad altri meccanismi di Determinazione del termine predisposti nel codice civile, e in particolare: a) non, per analogia, a quello dell'art 1183, che, regolando il tempo dell'adempimento, ha riguardo non gia alla formazione della fonte dell'obbligazione (il contratto), ma alla sua esecuzione; b) non a quello dell'art 1331 cpv, non richiamabile analogicamente, stante il suo carattere di eccezione al principio generale di revocabilita della proposta (art 1328) e stante la differente natura dell'opzione (contratto) e della proposta (atto prenegoziale unilaterale); C) non a quello dell'art 1326 cpv, che, parlando di 'termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli Usì e riferendosi all'accettazione, concerne l'oblato e non il proponente. (Conf 1650/71, mass n 352086; 827/65, mass n 311574; (Conf 2919/62; contra 3781/74, mass n 372288; 1060/65, mass n 312053; (contra 2038/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)