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Sez. 1, Sentenza n. 7288 del 07/08/1997 (Rv. 506513 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE | Circolazione senza i prescritti requisiti - Presunzione di responsabilità del proprietario - Mancanza di prova liberatoria - Accoglimento dell'opposizione per mancanza di prove sufficienti di responsabilità ex art. 24 legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506513-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - IN GENERE

Le sanzioni derivanti dalla circolazione di un veicolo privo dei requisiti richiesti (carta di circolazione, copertura assicurativa) possono essere evitate dal proprietario solo dimostrando la propria estraneità al fatto, ossia fornendo la prova dell'esplicazione di una concreta attività preventiva volta ad impedire l'abusiva circolazione del veicolo. Pertanto, in difetto di tale prova, non è applicabile l'art. 24 penultimo comma legge n. 689 del 1981 (che prevede l'accoglimento dell'opposizione in carenza di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente), atteso che tale norma esprime una regola di giudizio per le situazioni incerte e non è perciò applicabile a quelle in cui si presume la responsabilità del trasgressore e non sia stata adempiuta la prova liberatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)