Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 04/10/1989 (Rv. 463806 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO - PER MANCANZA DI PROVE SUFFICIENTI SULLA RESPONSABILITÀ DELL'OPPONENTE - DISCIPLINA EX ART. 24, PENULTIMO COMMA, LEGGE N. 689 DEL 1981 - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA EX ART. 2 SECONDO COMMA E 6 PRIMO COMMA DELLA LEGGE MEDESIMA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO - PER MANCANZA DI PROVE SUFFICIENTI SULLA RESPONSABILITÀ DELL'OPPONENTE - DISCIPLINA EX ART. 24, PENULTIMO COMMA, LEGGE N. 689 DEL 1981 - IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA EX ART. 2 SECONDO COMMA E 6 PRIMO COMMA DELLA LEGGE MEDESIMA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di infrazioni amministrative, l'art. 24 penultimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale il pretore accoglie l'opposizione in carenza di prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente, esprime una regola di giudizio per le situazioni incerte, come tale non applicabile in presenza di presunzioni di responsabilità in difetto di prova liberatoria, quali quelle fissate dall'art. 2 secondo comma e dall'art. 6 primo comma della citata legge, a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace o del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)