Sez. 3, Sentenza n. 1288 del 26/04/1968 (Rv. 332850 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - CONSEGNA DELL'ATTO NEL COMPETENTE UFFICIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO- INOSSERVANZA DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - CONSEGNA DELL'ATTO NEL COMPETENTE UFFICIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO- INOSSERVANZA DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel caso di notificazione ad una amministrazione dello stato, eseguita senza l'osservanza delle Disposizioni speciali che prescrivono la consegna dell'atto nel competente ufficio dell' Avvocatura dello stato, la nullita che ne deriva, ove non comporti l'assoluta insufficienza dell'atto, puo essere sanata dalla Costituzione in giudizio dell' Avvocatura stessa, a norma degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.. (nella specie nullita - ritenuta sanabile - della notificazione eseguita dopo la chiusura degli uffici dell' Avvocatura, mediante deposito della copia nella casa del comune, a norma dell'art. 140 cod. proc. civ.). (V. 1250-68, massima n. 332769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 30/10/1933 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)