Sez. 1, Sentenza n. 1250 del 24/04/1968 (Rv. 332769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - INOSSERVANZA DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - INOSSERVANZA DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A seguito della decisione della Corte costituzionale n. 97 dell'8 luglio 1967, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dello stesso articolo, tale sanatoria deve ritenersi operante ove l' amministrazione convenuta si costituisca in giudizio nonostante la nullita della citazione. (V. 254-68, massima n. 331161).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)