Sez. 3, Sentenza n. 45567 del 24/11/2010 Ud. (dep. 28/12/2010) Rv. 248763 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Trasmissione o diffusione senza autorizzazione di servizio criptato - Dolo - Fine di lucro - Individuazione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. e), legge 22 aprile 1941, n. 633 (trasmissione o diffusione, senza autorizzazione, di programmi criptati) richiede, sotto il profilo dell'elemento psicologico, il fine di lucro, ossia di un guadagno economicamente apprezzabile o di un incremento patrimoniale, non essendo sufficiente un qualsiasi vantaggio di altro genere. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il gestore di un bar aveva proiettato in pubblico una partita di calcio senza accordo con la Sky Italia utilizzando una "smart card" abilitata alla visione domestica intestata ad altra persona, ha escluso che il fine di lucro fosse ravvisabile nel maggiore apprezzamento del locale da parte degli avventori, conseguente alla fruizione gratuita del servizio).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. E CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)