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Sez. 3, Sentenza n. 149 del 22/11/2006 Ud. (dep. 09/01/2007) Rv. 235706 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge n. 633 del 1941 - Successione normativa - Fine di lucro e fine di profitto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235706-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni, succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518, e 171-ter della stessa legge n. 633, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorché è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto", e restringendola allorché si è ritenuto configurabili i reati "de quibus" se commessi a "fini di lucro".

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/1992 num. 518 art. 10, Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)