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Sez. 4, Sentenza n. 1916 del 05/11/1984 Ud. (dep. 25/02/1985) Rv. 168031 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DI COIMPUTATI IN PROCEDIMENTO PER REATO COLPOSO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PER MANCANZA ASSOLUTA DI COLPA - DIVERSA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168031-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DI COIMPUTATI IN PROCEDIMENTO PER REATO COLPOSO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PER MANCANZA ASSOLUTA DI COLPA - DIVERSA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Qualora i coimputati in un procedimento per reato colposo richiedano, con i motivi di appello, l'assoluzione piena per Mancanza assoluta di colpa, il giudice del gravame può e deve prendere in esame, anche in Mancanza di esplicita richiesta, la questione concernente l'eventuale colpa concorrente degli stessi imputati nella produzione dell'evento con la relativa quantificazione, e può decidere ovviamente anche in difformità della decisione impugnata, poiché nella amplissima istanza di proscioglimento di ciascun imputato deve ritenersi implicita quella più limitata e subordinata del riconoscimento di un concorso di colpa dell'altro imputato nella più alta misura possibile. (V mass n 154405 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)