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Sez. 4, Sentenza n. 6445 del 06/04/1982 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154405 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154405-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Non si verifica -reformatio in peius-, se il giudice di appello, anche quando l'impugnazione sia stata proposta soltanto dall'imputato, attribuisce a quest'ultimo un maggior concorso di colpa, non essendogli inibito dall'art. 515 cod. proc. pen. di valutare diversamente la misura del concorso di colpa nella produzione dell'evento. (V mass n 143593; (V mass n 139836).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)