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Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 10/08/1966 (Rv. 324250 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DI MASSA PROPOSTA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ADOZIONE DELLA FORMA DELLA CITAZIONE IN LUOGO DI QUELLA DEL RICORSO O VICEVERSA NON IMPORTA NULLITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324250-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DI MASSA PROPOSTA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ADOZIONE DELLA FORMA DELLA CITAZIONE IN LUOGO DI QUELLA DEL RICORSO O VICEVERSA NON IMPORTA NULLITA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui l'adozione della Forma della citazione in luogo di quella del ricorso o viceversa non importa nullita del procedimento, quando questo sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalita di assicurare il contraddittorio fra le parti, e inapplicabile allorche l'Azione sia stata proposta in Sede diversa da quella prevista come necessaria ed obbligatoria dalla disciplina speciale della legge sul fallimento (applicazione al caso di domanda di accertamento di un credito di massa proposta mediante citazione in via contenziosa ordinaria anziche nelle forme previste dagli art. 93 e 101 della legge fallimentare).*

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)