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Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 04/08/1975 (Rv. 377065 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - DECRETO - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - FORME - RITO CAMERALE - RIASSUNZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377065-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - DECRETO - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - FORME - RITO CAMERALE - RIASSUNZIONE CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudizio di rinvio, conseguente alla Cassazione di un decreto del tribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale, ai sensi del combinato disposto degli artt 394 cod proc civ e 26 della legge fallimentare, e deve, quindi, essere istaurato con ricorso al tribunale fallimentare. La riassunzione del processo con citazione, anziche con ricorso, non determina pero, in forza del principio della conversione degli Atti viziati nella Forma, la nullita del giudizio di rinvio, qualora questo si sia in concreto svolto nella Sede propria, cioe davanti al tribunale fallimentare, e sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarita del procedimento camerale. (V 3449/71, mass n 355050; 2174/66, mass n 324250; (V 419/63, mass n 260552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)