Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2015 (Rv. 637882 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità in caso di cessione volontaria - Comune - Delega ad altro soggetto dell'acquisizione di aree - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della l. n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, nonché, "a fortiori", nell'ipotesi in cui il procedimento espropriativo si sia concluso con la cessione volontaria, in base alla quale l'espropriando ha il diritto di concordare la cessione dei beni assoggettati a procedura espropriativa ad un prezzo predeterminato per legge, dovendosi ritenere che detto accordo presupponga l'esistenza della procedura espropriativa, ma, per il resto, resti sottoposto alla disciplina propria del contratto, rispetto alla quale sono totalmente estranei gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)