Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 29/10/2013 (Rv. 628205 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Delega ad altro soggetto del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Comune - Conseguenze in tema di legittimazione passiva - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell'indennità. (Nel caso di specie, nei rogiti notarili e nelle scritture private integrative intercorse fra i proprietari dei suoli, da un lato, e un consorzio e una cooperativa, dall'altro, erano compresi dei patti aggiuntivi, di natura espromissoria, fra i proprietari ed i predetti soggetti muniti di delega per il compimento degli atti della procedura espropriativa).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)