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Sez. 3, Sentenza n. 45441 del 20/09/2016 Cc. (dep. 27/10/2016) Rv. 267836 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ | Minore infraquattordicenne - Sentenza - Fissazione dell'udienza preliminare e instaurazione del contraddittorio- - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267836-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che la previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 26 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)