Sez. 1, Sentenza n. 944 del 08/03/1977 (Rv. 384565 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE D'URGENZA DI STARE IN GIUDIZIO PRESA DALLA GIUNTA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LA DELIBERAZIONE DI RATIFICA - LIMITI TEMPORALI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE D'URGENZA DI STARE IN GIUDIZIO PRESA DALLA GIUNTA - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LA DELIBERAZIONE DI RATIFICA - LIMITI TEMPORALI.*
Poiche l'autorizzazione a stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum, una volta rispettata la disciplina della ratifica delle deliberazioni prese dalla giunta comunale in via d'urgenza (art 140 RD 4 febbraio 1915, n 148), il documento da cui risulti il rituale espletamento del relativo procedimento puo essere esibito in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia convalidativa dell'attivita processuale svolta in precedenza; ma l'Esercizio di tale facolta resta precluso dal momento in cui viene a cessare per le parti la facolta di produrre ritualmente, in quel particolare stato e grado, ulteriori documenti. Ne consegue che nella fase del giudizio di Cassazione, mentre non potrebbe essere presentata la regolare autorizzazione a stare in giudizio per i gradi di merito, e consentita, a norma dell'art 372 cod proc civ, la produzione e il deposito della deliberazione di ratifica del consiglio comunale fino al momento dell'inizio della discussione relativa al ricorso cui l'autorizzazione si riferisce. (Conf 4165/75, mass n 378509; (Conf 3662/75, mass n 377872; (Conf 1683/75, mass n 375296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 372, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)