Sez. 3, Sentenza n. 10760 del 23/07/2002 (Rv. 556126 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Prova dei vizi afferenti l'irregolare costituzione del rapporto processuale - Documenti prodotti, per la prima volta, nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In tema di procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. la produzione di documenti relativi alla "legitimatio ad processum" è consentita esclusivamente con riferimento al processo di cassazione, e non non anche al processo di primo o di secondo grado, relativamente ai quali, se non vi è stata valida contestazione nel corso dei medesimi, non è più possibile sollevare al riguardo alcuna contestazione in sede di legittimità; a tale stregua, qualora il difetto di "legitimatio ad processum" in ordine al processo di merito costituisca motivo di ricorso per cassazione, la parte è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, in quale grado ed in quale atto processuale ha sollevato la relativa contestazione nel processo di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)