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Sez. 3, Sentenza n. 2443 del 06/09/1963 (Rv. 263763 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DEI CONGIUNTI) - MOGLIE E FIGLI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE.*
Stato
decisa il 1963-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263763-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DEI CONGIUNTI) - MOGLIE E FIGLI - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE.*

Nella valutazione del danno conseguente alla morte di un genitore per i componenti del suo nucleo familiare devono confluire piu elementi di giudiziò fra gli altri, l'eta e lo stato fisico psichico di ciascun familiare, il rispettivo carattere dell'occupazione attuale o dell'indirizzo verso occupazioni future (attivita puramente manuale, arti, mestieri, commercio, industria, professioni intellettuali etc), le rispettive esigenze di istruzione, educazione, svago ed assistenza sanitaria, l'ambiente comune, il tenore di vita consueto. Ne la maggiore eta di alcuno dei figli deve essere considerato sempre come un punto di arresto del flusso di assistenza finanziaria da parte del genitore, ne, ancora, l'ampiezza di questa misurata sempre col parametro dell'Obbligo legale del mantenimento o degli alimenti. Ne, infine, la valutazione dell'efficienza genetica di danno dello evento di morte fermarsi, come a suo limite costante ed invalicabile, di tempo e di effetti, alla raggiunta capacita lavorativa dei figli perche indipendente da questa esiste e, pertanto, dev'essere ben considerata la aspettativa dei superstiti a beneficiare degli eventuali risparmi che, nel corso degli anni, il familiare defunto avrebbe costituito con la parte del suo reddito non destinata, per un motivo o per l'altro, a se stesso o alla sua famiglià aspettativa legittima perche ancorata non soltanto al sentimento effettivo, piu o meno intenso, del familiare stesso ovvero a consuetudine sociale bensi anche all'istituto della successione necessaria previsto e regolato dal diritto civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)