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Sez. L, Sentenza n. 7529 del 30/07/1998 (Rv. 517644 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Prestazioni previdenziali o assistenziali - Rivalutazione monetaria - Decorrenza del termine di prescrizione - Momento della liquidazione della prestazione - Irrilevanza - Riferimento al momento di perfezionamento della mora debendi nell'erogazione di ciascun rateo della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517644-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'adeguamento monetario di una prestazione di natura previdenziale o assistenziale (nella specie: indennità di accompagnamento) costituisce parte integrante della stessa e non può quindi configurarsi come un diritto autonomo, concettualmente distinto dalla prestazione base, tenuto anche conto del fatto che la pregressa accettazione di un importo inferiore non implica transazione o rinunzia all'importo maggiore, stante la possibilità di accettazione di un adempimento parziale. Consegue che la prescrizione di tale diritto non decorre dal giorno della liquidazione della prestazione base in favore dell'assistito, ma dal momento in cui si è realizzato il ritardo nell'erogazione di ciascun rateo della prestazione rispetto al tempo in cui detta prestazione era dovuta; quindi la rivalutazione comincia a maturare con l'inizio della "mora debendi" dell'ente erogatore della prestazione riferita al momento in cui ciascuna prestazione periodica diventa dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)