Sez. 1, Sentenza n. 10136 del 02/05/2007 (Rv. 596467 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Richiesta di autorizzazione all'ingresso o permanenza ex art. 31, terzo comma, d.lgs. n. 286 del 1998 - Procedimento - Legittimazione passiva esclusiva del P.M. presso il tribunale per i minorenni - Ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte di appello in sede di reclamo - Legittimazione attiva e passiva esclusiva del P.G. presso la corte di appello.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Parte necessaria del procedimento instaurato ai sensi dell'art.31 T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n.286 del 1998), e legittimata a parteciparvi anche in sede di impugnazione, è esclusivamente il P.M. giacché la invocata tutela giurisdizionale è diretta alla composizione di un conflitto la cui soluzione non comporta la prevalenza di una fra due contrapposte posizioni giuridiche, una delle quali appartenente alla P.A., ma è funzionale alla salvaguardia dell'unico interesse coinvolto (quello del minore). D'altronde, la legge non prevede il previo intervento di un'autorità amministrativa, né è dato di individuare nel quadro normativo alcun'altra parte pubblica chiamata a contraddire (come, ad esempio, il prefetto, ex art. 13 bis d.lgs. citato, in tema di opposizione al decreto di espulsione da lui emesso); inoltre, in detto procedimento, il P.M. è pur sempre portatore dell'interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme sull'immigrazione e, quindi, titolare del potere-dovere di contrastare eventuali tentativi di aggirarne la disciplina mediante la strumentalizzazione del minore.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)