Sez. 1, Sentenza n. 7865 del 04/04/2006 (Rv. 589488 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Richiesta di autorizzazione all'ingresso o permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso per cassazione del richiedente avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Legittimazione passiva esclusiva del P.G. presso la Corte di appello - Conseguenze - Ricorso notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni - Inammissibilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel procedimento di reclamo davanti alla Corte di appello avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in materia di ingresso o permanenza nel territorio italiano del minore di nazionalità straniera, unico contraddittore della parte privata reclamante è il P.G. presso la Corte di appello; con la conseguenza che la notifica del ricorso per cassazione (avverso il decreto della Corte che decide sul reclamo) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e non al predetto P.G., essendo inesistente, e non nulla, e dunque non suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)