Sez. L - , Ordinanza n. 2132 del 29/01/2018 (Rv. 646400 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Contributi previdenziali - Omesso versamento - Procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 - Obbligo di preventiva audizione dell'interessato - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento, con particolare riguardo al dovere di preventiva audizione dell'interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)