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Sez. L - , Ordinanza n. 2132 del 29/01/2018 (Rv. 646400 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Contributi previdenziali - Omesso versamento - Procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 - Obbligo di preventiva audizione dell'interessato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646400-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento, con particolare riguardo al dovere di preventiva audizione dell'interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)