Sez. L, Sentenza n. 9863 del 22/05/2004 (Rv. 573044 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza - ingiunzione estesa al pagamento di contributi assicurativi e relativi accessori - Inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)