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Sez. 1, Sentenza n. 27081 del 21/12/2007 (Rv. 601334 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Tutela del marchio - Comprensiva del rischio di contraffazione e di associazione - Sussistenza - Importazione illecita - Idoneità ad integrare di per sé contraffazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601334-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Premesso che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 480 del 1992, la tutela del marchio comprende non soltanto il "rischio di confusione", determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, ma anche il "rischio di associazione" fra i due segni, quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, la illecita importazione di prodotti marcati, di per sé, non integra contraffazione, sebbene questa possa integrare un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ovvero di lesione del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare del marchio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)