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Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999 (Rv. 523625 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Conto corrente bancario del debitore - Pignoramento - Limiti - Portata - Dei singoli versamenti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523625-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Il creditore - che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore - non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)