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Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 30/03/2015 (Rv. 634964 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Conto corrente bancario affidato con saldo negativo - Pignoramento delle singole rimesse - Esclusione - Pignoramento del saldo positivo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634964-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)