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Sez. 1, Sentenza n. 1472 del 18/05/1971 (Rv. 351776 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FUNZIONE - REVOCA DI UNA VENDITA COMPIUTA DAL FALLITO - DESTINAZIONE DI PARTE DEL PREZZO ALL'ESTINZIONE DI CREDITI PRIVILEGIATI - AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DALLA MASSA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351776-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - FUNZIONE - REVOCA DI UNA VENDITA COMPIUTA DAL FALLITO - DESTINAZIONE DI PARTE DEL PREZZO ALL'ESTINZIONE DI CREDITI PRIVILEGIATI - AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DALLA MASSA.*

Scopo della revocatoria fallimentare e di evitare alla massa il danno rappresentato dalla perdita del valore del bene oggetto del negozio compiuto dal fallito. In tema di vendita compiuta dal fallito, in caso di accoglimento della Azione revocatoria esercitata dal curatore, ove si accerti che una parte del denaro corrisposto a titolo di prezzo dal terzo acquirente e stata destinata all'Estinzione di crediti privilegiati, il danno dalla massa risentito non e rappresentato dall'intero valore del bene ma da tale valore, meno quella parte di esso corrispondente all'ammontare del prezzo che ha avuto la predetta destinazione. (V 4211'56).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)