Sez. 1, Sentenza n. 3050 del 04/05/1983 (Rv. 427956 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE - IN GENERE - VENDITA IMMOBILIARE - DIMOSTRAZIONE, DA PARTE DEL COMPRATORE, DEL VERSAMENTO DI PARTE DEL PREZZO A UN CREDITORE MUNITO DI IPOTECA SULL'IMMOBILE - DETRAZIONE DELLA RELATIVA SOMMA DALL'AMMONTARE DEL VALORE DELL'IMMOBILE CHE IL COMPRATORE STESSO È TENUTO A RIFONDERE ALLA MASSA - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE - IN GENERE - VENDITA IMMOBILIARE - DIMOSTRAZIONE, DA PARTE DEL COMPRATORE, DEL VERSAMENTO DI PARTE DEL PREZZO A UN CREDITORE MUNITO DI IPOTECA SULL'IMMOBILE - DETRAZIONE DELLA RELATIVA SOMMA DALL'AMMONTARE DEL VALORE DELL'IMMOBILE CHE IL COMPRATORE STESSO È TENUTO A RIFONDERE ALLA MASSA - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
Con riguardo all'Azione revocatoria di vendita immobiliare compiuta dal fallito, proposta nei confronti del compratore qualora il convenuto deduca e dimostri che una parte del prezzo è stata versata a tacitazione di creditore munito di prelazione in forza di ipoteca non revocabile sull'immobile, la relativa somma deve essere sottratta dall'ammontare del valore dell'immobile medesimo, che egli è tenuto a rifondere alla massa, salvo che il curatore eccepisca e dimostri l'insufficienza del residuo importo a soddisfare altri crediti insinuati, con diritto di preferenza su detto bene rispetto al credito ipotecario, secondo l'ordine di cui all'art. 111 della legge fallimentare, sicché, per ristabilire la "par condicio creditorum", si renda necessario aumentare quel residuo importo di quanto occorrente per pagare detti altri crediti. (V 1626/75, mass n 375227; (V 1472/71, mass n 351776; (V 4211/56).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)